Carta dei diritti del concepito
CARTA DEI DIRITTI DEI CONCEPITI
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Carta dei diritti del concepito
Il preambolo della Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (1989) afferma che:
Considerato che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – in particolare negli artt. 23 e 24 – nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali – in particolare all’art. 10 – e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,
Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,
Il Comitato per la Carta dei diritti dei concepiti così costituito:
Rappresentante: Avvocato Virginia Lalli, dottorato in Ordine Internazionale e Tutela dei diritti umani.
Supplente: Avvocato Pietro Guerini
Alessia Affinito Filosofa; Mariannina Amato psicologa, psicoterapeuta; Fabio Massimo Aureli avvocato; Prof. Antonio Baldassarre, presidente merito della Corte Costituzionale; Anna Catenaro Avvocato Presidente di Avvocatura in Missione; Giorgia Brambilla. Bioeticista, teologa moralista; Antonio Corsi avvocato, dottore Utroque Iure; Stefania Coco Avvocato; Emiliano Ferri Avvocato; Debora Impieri Avvocato presidente Animec; Erba Alighiero Prof. di scienze statistiche a riposo. Giorgio Celsi, infermiere; Stefano degli Abbati medico; Juon Carlos Gentile Avvocato; Paolo Giovanelli Avvocato st.; Nicoletta Lalli Avvocato; Dr. Silvia Lovergine, ginecologa; Massimo Magliocchetti giurista bioeticista MpV Roma; Prof. Pierluigi Pavone filosofo; Maristella Piar Avvocato; Giuseppe Noia medico; Daniela Salvadore Avvocato; Domenico Scilipoti Isgrò, Senatore e Medico; Prof. Antonio Spagnolo, direttore istituto bioetica università Cattolica Sacro Cuore.
PROMUOVE
LA CARTA DEI DIRITTI DEL CONCEPITO
Art. 1 La vita umana inizia ed è tutelata dal suo concepimento naturale ed in tutti i suoi stadi;
Art. 2 Tutti i concepiti, indipendentemente dal sesso, dal patrimonio genetico, da stati patologici, dalle condizioni di salute proprie e della madre, dalle condizioni economiche e sociali e dalle modalità del concepimento hanno pari dignità e il diritto a nascere. E’
vietato creare embrioni artificialmente e crioconservarli.
Art. 3. Tutti i concepiti sono soggetti di diritto e le decisioni che li riguardano devono sempre privilegiare il supremo interesse del minore;
Art. 4 Tutti i concepiti hanno il diritto di completare il proprio sviluppo nel corso di tutto il periodo della gravidanza esclusivamente nell’utero materno;
Art. 5 Tutti i concepiti sono titolari del diritto di essere mantenuti dai genitori e di ereditare;
Art. 6 Tutti i concepiti hanno il diritto di vivere la loro vita prenatale nei nove mesi di gravidanza in serenità e nel rispetto delle proprie condizioni, in considerazione dell’importanza di tale periodo per il loro sviluppo psico-fisico. Affinché siano tutelati la naturale crescita e lo sviluppo del concepito e la realtà della sua vita fisica, emotiva e psicologica in costruzione e conseguentemente per favorire relazioni adeguate e convenienti tra il concepito ed i genitori, questi potranno avvalersi della figura del Prenatal Tutor il quale approfondisce i molteplici aspetti biofisici ed anche psichici riferiti all’arco temporale che dal concepimento e dalla vita fetale si estende fino al parto e ai nove mesi dopo il parto stesso;
Art. 7 Tutti i concepiti sono titolari del diritto alla salute, con conseguente diritto al risarcimento se vittima di un danno procurato da parte dei genitori o di un terzo.
Art. 8 Tutti i concepiti sono liberi da problemi economici, sociali e di salute che possano riguardare gli adulti, inclusi i genitori, né dovranno essere sacrificati per le problematiche dei genitori. Nessun concepito dovrà espiare per reati commessi dai
genitori, quale lo stupro;
Art. 9 Tutti i concepiti hanno diritto a ricevere interventi medici terapeutici che comprendano anche eventuali trattamenti invasivi per impedire che il feto senta dolore (cure palliative prenatali). Sono da evitare, infatti, danni da dolore che possano incidere sullo sviluppo neuropsichico del feto. Il corpo del feto è da considerarsi indisponibile; dunque, è inammissibile eseguire esami invasivi che non siano finalizzati al benessere del suo organismo, considerato nel suo complesso o intervenire chirurgicamente sul corpo
del feto, se non ai fini di palliazione prenatale o di vera e propria terapia.
Art. 10 Gli Stati aderenti riaffermano che il diritto alla vita è inerente ad ogni essere umano e prenderanno tutte le misure necessarie ad assicurare l’effettivo godimento di tale diritto da parte dei concepiti con disabilità. Ogni concepito con disabilità ha il diritto al rispetto della propria integrità fisica sulla base dell’uguaglianza con gli altri. Gli Stati aderenti si impegnano a prevenire il rifiuto discriminatorio d’assistenza medica o di cure e servizi sanitari e si impegnano a fornire specificamente servizi sanitari necessari ai
concepiti con disabilità proprio a causa delle loro disabilità, compresi la diagnosi precoce e l’intervento appropriato e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità. Gli Stati aderenti si impegnano ad intraprendere o promuovere ricerche e
sviluppo ad a promuovere la disponibilità e l’uso di nuove tecnologie nonché a fornire ai genitori informazioni in merito alle cure.
Art. 11 Tutti i concepiti hanno il diritto all’identità e a conoscere, una volta nati, il proprio padre e la propria madre biologici, salvo il caso di parto in anonimato che prevede il diritto della madre all’oblio e a mantenere riservata la sua identità.
Art. 12 Tutti i concepiti hanno il diritto ad una degna sepoltura, né i loro corpi potranno essere utilizzati per fini commerciali o esperimenti scientifici;
Art. 13 Viene costituito un Comitato permanente per i diritti dei concepiti con la funzione di monitorare l’applicazione della Carta da parte degli Stati ed esaminare i rapporti sulle misure adottate per dare attuazione alle disposizioni della Carta nonché per valutare i progressi compiuti nell’esercizio dei diritti in essa sanciti. Esso elabora pareri e raccomandazioni sulle relazioni che gli Stati invieranno ogni triennio. Il Comitato incoraggia gli Stati aderenti ad adottare politiche che implementino i diritti della Carta a cooperare con altre istituzioni e organizzazioni internazionali e regionali che si occupano della promozione e protezione dei diritti e del benessere del concepito. Il Comitato organizza riunioni, incoraggia le istituzioni nazionali e locali competenti in materia di diritti e protezione del minore, pubblicizza le proprie conclusioni e presenta raccomandazioni ai governi. Il Comitato costituirà un Osservatorio per l’elaborazione di approfondimenti, studi statistici, linee guida anche per prevenire violazioni dei diritti dei concepiti quale l’aborto
LETTERA SULL’ILLEGITTIMITA’
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Lettera sull’illegittimità della L.194/78 sull’aborto e sulle dannose ricadute
demografiche e sociali
Egregio Ministro della giustizia, Marta Cartabia,
Egregio Ministro delle pari opportunità Elena Bonetti,
Egregio Sen. Simone Pillon
Siamo un comitato spontaneo di avvocati volontari e senza fini di lucro. Vi scriviamo in merito alla illegittimità della L.194/78. Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza. Paradossalmente si tratta di una legge che, dichiarando di voler tutelare la maternità, di fatto depenalizza la soppressione dei bambini concepiti. Abbiamo scritto sull’illegittimità della L.194/78 anche ad altri ministri dei precedenti governi. Il Sen. Scilipoti ha presentato di sua iniziativa un testo di sostanziale abrogazione della L.194/78 al Senato : DDL S. 2892 presentato in data 1 agosto 2017 annunciato nella seduta ant. n. 869 del 1 agosto 2017 assegnato alle commissioni riunite 2 (Giustizia) e 12 (igiene e sanità) in sede referente il 30 ottobre 2017 (non ancora iniziato l’esame).
Abbiamo inoltre scritto una proposta per uno Statuto giuridico sui diritti del concepito, che abbiamo inviato alle più alte cariche nazionali e internazionali e che alleghiamo. Vi scriviamo, On.li Ministri, per illustrare una breve disamina sulla illegittimità della legge 194/78, che viola i diritti del concepito, della madre e del padre e sulla pericolosità sociale della stessa legge, quanto alle sue ricadute sociali in termini demografici. La premessa indefettibile ed irrefutabile, ancorchè scomoda ad ogni forma di preconcetta ideologia, è che la L. 194/78 sull’aborto appare, ad oltre quarant’anni dalla sua entrata in vigore, del tutto anacronistica quanto allo stato dell’arte dell’odierna scienza medica, in quanto la predetta legge è stata ideata e “partorita” negli anni ’60. Essa rispecchia quindi credenze scientifiche oltremodo approssimative, del tutto superate dalla scienza medica genetica e neonatologica, che è assai progredita dall’epoca. Veniamo ora, brevemente, ad una disamina degli articoli palesemente illegittimi della L.194/78, in contrasto con i principi di tutela della salute, costituzionalmente garantiti, e della Convenzione Internazionale sui minori, che proteggono il minore anche prima della sua nascita.
L’art 2 e art. 5 sui consultori familiari disatteso. Molte donne raccontano di non aver ricevuto informazioni e sostegni utili e anche di non aver affrontato alcun colloquio prima dell’aborto. Art. 4. L’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi 90 giorni: Il termine del terzo mese che diventa quarto nel caso di minori disabili (art. 6) va contro l’evidenza scientifica. Non è necessario dilungarsi su questo punto, stante l’evidenza scientifica e la comune odierna percezione di una ecografia al terzo mese. Il termine di 90 giorni venne stabilito all’epoca a tavolino (non esisteva ancora l’ecografia). In realtà 65 giorni o 75 giorni non cambia molto essendo lo sviluppo del feto un continuum senza soluzione di discontinuità. Art. 5. I diritti del padre negati.
Laddove l’art. 5 nega del tutto la tutela dei diritti del padre. Tale articolo afferma che il padre del concepito ha voce in capitolo solo “ove la donna consenta”. Pertanto il padre non ha nessuno strumento giuridico per opporsi all’aborto di suo figlio e può solo subire la scelta della donna. Gli viene così negato il suo ruolo naturale e la tutela del figlio. Si verifica infatti che se il padre non è d’accordo nel tenere il bambino è tenuto comunque a mantenerlo, qualora invece il padre volesse il bambino in disaccordo con la madre non avrebbe alcuno strumento giuridico per opporsi e tutelare il figlio, dovendo subire la scelta
arbitraria della madre di abortire. L’art. 12. La scelta in assoluta autonomia delle minorenni. Le minorenni possono prendere una decisione così grave in autonomia previa autorizzazione del giudice tutelare, ma anche senza neanche adire il giudice tutelare qualora il medico accerti un grave pericolo per la salute della minore. “Salute” è un termine troppo ampio di interpretazione, e finisce per ricomprendere qualsiasi minimo sintomo, con valutazioni prognostiche che la minore non ha la capacità neppure giuridica di fare. Art. 14. Il mancato consenso informato medico. “Il medico che esegue l’interruzione di gravidanza è tenuto a rendere partecipe dei procedimenti abortivi”. I medici non informano la donna sullo sviluppo del feto, né in cosa consiste un aborto né sugli effetti collaterali psichici che pure si verificano in modo significativo secondo i dati scientifici. Molte donne hanno riscontrato che non hanno ricevuto un consenso informato e sono rimaste devastate dall’inganno dell’omicidio del proprio figlio arrivando a riportare quella che è stata definita dai manuali diagnostici: “sindrome post-aborto” con
possibili risvolti anche molto gravi. Altre pentite della scelta rendono la loro testimonianza sui canali social e sostengono le donne incoraggiandole a partorire. E se il consenso, per essere valido, deve essere compiutamente informato, laddove alla
donna non siano state fornite tutte le informazioni prescritte dalla legge, comprese quelle di cui alla L. 194/78, il suo consenso all’intervento non può considerarsi validamente espresso. L’aborto, avverrebbe dunque, in violazione dell’art. 1, L. 219/2017, che recita: «nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge». Ma v’è di più: ricordiamo che l’art. 593 ter del Codice penale punisce ancora l’interruzione di gravidanza non consensuale: «Chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il
consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l’inganno.» (fattispecie introdotta D. Lgs. 01/03/2018, n. 21, in vigore dal 06/04/2018)
Poiché lo strumento tramite il quale si attua l’inganno può esser sia una menzogna, sia il mero silenzio, quando in capo all’ingannatore sussista un obbligo di informazione, l’omissione di informazione nei confronti della donna che si appresti ad abortire comporta che il consenso sia da considerarsi come «non prestato». L. 219/2017, Art. 1 comma 6 sul Consenso informato recita: «Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.»
La richiesta di abortire presentata dalla donna come esclusivo esercizio di un diritto, priva del requisito del «serio pericolo per la sua salute fisica o psichica» è contraria alla legge 194/78 e non dovrebbe essere accolta. Il medico al quale sia richiesto il trattamento sanitario abortivo, che sia conscio di ciò, deve rifiutare di eseguirlo.
Le obiezioni degli abortisti sono facilmente confutabili, in quanto connotate da “ignoranza prescientifica” ovvero da teorie nate e ferme ai primi anni settanta e antecedentemente agli anni sessanta quando si è svolto il dibattito; esse sono del tutto note e non si ritiene di riportarle tutte in questa sede. Soltanto una di quelle considerazioni parrebbe ancora pertinente: i minori nati e
abbandonati e le loro condizioni. Certamente, occorre intraprendere misure adeguate, appropriate e trasparenti di sostegno all’infanzia abbandonata. Ma gli aborti non sono una soluzione consona e propria di uno stato civile e di diritto;
eliminare i soggetti deboli non è la soluzione dei loro problemi. Ci viene insegnato che la legge deve perseguire il migliore interesse del minore, come sancito dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ratificata dall’Italia. La Convenzione prevede che “al minore deve essere assicurata adeguata protezione prima e dopo la nascita”. E’ ormai ictu oculi evidente scientificamente che la L.194 non abbia più alcun valido fondamento giuridico. A ben vedere non vi è più neppure un motivo altamente politico e sociale, per mantenere tale legge, considerando il grave calo demografico italiano. La stessa prassi quotidiana, che vede utilizzato l’aborto come metodo contraccettivo, contro gli stessi principi in essa legge vanamente enunciati, dimostra il fallimento di tale assetto normativo. È una legge, priva di motivazioni costituzionalmente rilevanti ed eticamente sostenibili. Essa NON ha eliminato gli aborti clandestini, e neppure ha ricondotto a consapevolezza riproduttiva le giovani generazioni, educandole ad una più corretta gestione della fertilità. Ad oggi pare evidente che l’alternativa agli aborti clandestini debba essere sempre più il parto in anonimato negli ospedali, con facilitazione delle pratiche adottive per le famiglie
che lo richiedono. Si ritiene che si possa dare alla donna la scelta di non lasciare i propri dati, ovvero lasciarli presso un ente pubblico (es. casa comunale) per il caso in cui il figlio, una volta maggiorenne, desiderasse ritrovare le proprie origini. Purtroppo la possibilità del parto in anonimato, già previste dalla legge non è abbastanza pubblicizzata, e non è conosciuta né individuata come fonte di progresso. Inoltre che l’aborto tuteli la salute delle donne non risponde ad alcuna verità scientifica, ma semplicemente ideologica. Al riguardo, diverse serie ricerche scientifiche sostengono che il parto tuteli molto di più
le donne rispetto all’aborto, che quasi sempre lascia strascichi e traumi psicologici irreversibili. Perchè l’Aborto, On.le Ministro, a ben considerare, rappresenta sempre una dolorosa sconfitta irreversibile per la Donna e per la Società tutta. La ringraziamo per l’attenzione e le inviamo i nostri migliori auguri di buon lavoro.
Con deferenza
Avv. Fabio Massimo Aureli
Avv. Giovanna Balestrino
Avv. Monica Boccardi
Dott.ssa utroque iure Viviana Cabbua, dottoranda
Prof. Antonio Corsi, dottore utroque iure
Avv. Giulio La Barbiera
Avv. Virginia Lalli, PhD tutela dei diritti umani
Avv. Nicoletta Lalli
Avv. Antonio Montano
Avv. Maristella Paiar
Avv. Laura Semprini Bisleri
Avv. Daniela Salvadore
Avv. Laura Toracca
PROPOSTA PER UNA CARTA DEI DIRITTI DEI CONCEPITI
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Proposta per una Carta dei diritti del concepito
Agli inizi dello scorso secolo, in un periodo nel quale i bambini non avevano diritti, e ancor più dopo le atrocità delle prima guerra mondiale che ricadevano soprattutto a loro carico, Eglantyne Jebb, fondatrice di Save the Children, ebbe la lungimiranza di scrivere nel 1922 alle Nazioni Unite ritenendo giunto il momento di riconoscere i diritti dei bambini. Veniva cosi presentata la prima Carta dei diritti dei bambini. L’iter è stato lungo e nel 1989 è stata licenziata la Convenzione Internazionale sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza ratificata da 194 Paesi. Il preambolo della Convenzione afferma che il fanciullo deve ricevere una tutela legale appropriata, prima e dopo la nascita. Nell’anno 2018 quali Componenti del Comitato dei diritti dei concepiti, del quale la scrivente è la rappresentante, ritengono giunto il momento storico di riconoscere i diritti di tutti i concepiti, senza alcuna discriminazione, in considerazione dei risultati delle ricerche di embriologia, degli studi sulla vita prenatale, a livello biologico e psicologico, e delle riflessioni etiche e bioetiche in corso. La documentata sofferenza post – abortiva dimostra altresì che il concepito, quale essere umano, è meritevole di tutela e che l’aborto non può essere considerato solo come un intervento chirurgico al pari di altri, dal momento che va a coinvolgere due soggettività e per la madre comporta un sentimento di
profonda mancanza del figlio abortito. Vi sono poi le testimonianze di donne, ormai adulte, che hanno subito nei loro primi mesi di vita tentativi di aborto nell’utero materno e che oggi possono raccontare le loro storie. In considerazione del vuoto legislativo attuale, i concepiti – ancorché esseri umani – subiscono il medesimo trattamento di “cose” e sono soggetti alle più bizzarre pretese degli adulti. Le cronache raccontano di concepiti abbandonati nei congelatori per decenni, poiché non vi sono termini stabiliti, oppure gettati come rifiuti o destinati a commercializzazione e ad esperimenti scientifici. Del tutto irrisolta poi la questione se possano o meno legittimamente essere impiantati nell’utero di una madre adottiva, in mancanza di riferimenti certi anche per la giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi su questioni riguardanti i concepiti. Questi maltrattamenti arbitrari violano il diritto alla vita, alla salute e allo sviluppo armonioso del concepito quale essere umano, oltre a violare il diritto alla dignità della propria vita personale. Pertanto sottoponiamo all’attenzione di questa Assemblea, per tramite del suo Presidente,
la Carta dei diritti dei concepiti con la richiesta di discutere e di adottare uno strumento giuridico internazionale a tutela di una categoria di essere umani quella dei concepiti, sprovvista attualmente di riconoscimento giuridico malgrado le conoscenze di cui disponiamo grazie ai progressi delle ricerche scientifiche.
La rappresentante del Comitato per i diritti del concepito
Avv. Virginia Lalli PhD